DETRAZIONE IRPEF 50% e agevolazioni fiscali

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DETRAZIONE IRPEF 50%IRPEF.

Qui di seguito un estratto di informazioni tratte dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, con specifico riferimento ai prodotti destinati alla sicurezza delle abitazioni. Qui la nostra pagina su detrazioni ed agevolazioni.

Quanto e fino a quando?

La detrazione IRPEF interventi volti ad aumentare la sicurezza è del 50% (non del 65%, che si riferisce agli interventi di miglioramento energetico) e, in particolare: “la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015“. L’importo massimo è di 96.000 euro per unità immobiliare

 Chi può usufruirne?

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  •  proprietari o nudi proprietari
  •  titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 
  •  locatari o comodatari 
  •  soci di cooperative divise e indivise 
  •  imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce 
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata 
  • (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Quali interventi sono detraibili?

Tra gli altri elencati, quelli che riguardano la nostra produzione sono gli “Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi“. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

Come usufruire della detrazione IRPEF 50%?

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986),
  • codice fiscale del soggetto che paga,
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.